Conto termico 2020 – La guida completa

Il conto termico incentiva tutti gli interventi di piccole dimensioni che consentono di:

  • Aumentare l’efficienza di impianti ed edifici
  • Produrre energia termica da fonti rinnovabili

Questa tipologia di incentivo nasce in virtù del Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 “Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni

L’incentivo può essere assegnato esclusivamente ad interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. In particolare il presente provvedimento è dedicato ai soggetti che non possono accedere agli incentivi del 55% per quanto riguarda l’isolamento termico della parte dell’involucro.

Indice dei contenuti

Soggetti ammessi al Conto termico

  1. le amministrazioni pubbliche relativamente a tutte le tipologie di intervento (vedi schema interventi);
  2. i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, relativamente alla realizzazione di uno o più interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (vedi schema interventi);

I soggetti di cui sopra possono avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un servizio energia, anche tramite l’intervento di una ESCO (Energy Service Company). In questo caso la pubblica amministrazione cede l’incentivo alla ESCO in accordo con le indicazioni contenute nel contratto.

Approfondimento

Le E.S.CO sono delle società che, in accordo con il cliente, si accollano una parte o tutti i costi relativi agli interventi e guadagnano attraverso i risparmi energetici (e relativi costi) conseguiti con l’intervento stesso. Per esemplificare in modo molto semplice. La E.S.CO che decide di sostituirti la centrale termica acquisisce da contratto il diritto eventuale di fornirti il gas metano (se la centrale termica funziona a gas metano) e di farti pagare, magari un poco di meno il costo il kWh termico (metri cubi di gas metano). Tu pagherai per un certo numero di anni quello che pagavi quando avevi il vecchio impianto e la differenza tra quello che paghi ed il consumo reale dell’impianto rimane il guadagno della E.S.CO.

Tipologia di interventi agevolabili dal conto termico

Interventi di categoria 1 – Soggetti ammessi: Solo Pubbliche Amministrazioni

1A – Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato

1B – Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato

1C – Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione

1D – Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili

1E – Trasformazione in “edifici a energia quasi zero”

1F – Sostituzione di sistemi per l’illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti

1G – Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, inclusa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore

Interventi di categoria 2 – Soggetti ammessi: Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati

2A – Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (con potenza termica utile nominale fino a 2000 kW)

2B – Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa (con potenza termica nominale fino a 2000 kWt)

2C – Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (con superficie solare lorda fino a 2500 m2)

2D – Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore

2E – Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore

Modalità di accesso e incentivi

Esistono due modalità di accesso:

  1. Accesso diretto: entro 60 giorni (e non superiore ai 90 giorni dall’ultimo pagamento con esclusione delle spese professionali) dalla fine dei lavori ed attraverso il sito GSE (sezione Portaltermico) è necessario completare dei moduli di richiesta per la concessione degli incentivi. Queste sono le fasi del procedimento:

LE FASI OPERATIVE per l’accesso diretto

FASE 1: Caricare sul Portaltermico i dati tecnici ed anagrafici relativi all’intervento, unitamente alla documentazione di supporto;

FASE 2: una volta confermati i dati inseriti, stampare la scheda domanda, sottoscriverla e ricaricarla sul Portaltermico allegando anche la carta d’identità;

FASE 3: il GSE invia la lettera di ammissione agli incentivi attraverso l’emissione di una scheda contratto che dev’essere accettata attraverso lo stesso portale;

FASE 4: il GSE eroga gli incentivi

  1. Prenotazione: esclusivamente per le Pubbliche amministrazioni si deve prenotare l’incentivo. Con l’accettazione della richiesta di prenotazione, il GSE procede ad impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all’incentivo in base a quanto definito da preventivo dei lavori. Queste sono le fasi del procedimento:

LE FASI OPERATIVE per la prenotazione

FASE 1: Caricare sul Portaltermico i dati tecnici ed anagrafici relativi all’intervento, unitamente alla documentazione di supporto;

FASE 2: una volta confermati i dati inseriti, stampare la scheda domanda, sottoscriverla e ricaricarla sul Portaltermico allegando anche la carta d’identità del soggetto responsabile;

FASE 3: il GSE invia la lettera di accettazione della prenotazione dell’incentivo;

FASE 4: il soggetto responsabile comunica tramite il Portaltermico i documenti previsti dall’art. 6 del Decreto relativi all’assegnazione ed all’avvio dei lavori;

FASE 5: il GSE effettua l’istruttoria e se positiva, invita ad accettare informaticamente la convenzione per l’erogazione dell’acconto;

FASE 6: il soggetto responsabile comunica tramite il Portaltermico la fine dei lavori

FASE 7: il soggetto responsabile richiede l’accesso diretto agli incentivi per l’erogazione del saldo entro 60 giorni dalla fine lavori.

Erogazione degli incentivi

Gli importi dell’incentivo saranno erogati entro i 30 giorni successivi al bimestre in cui ricade la sottoscrizione della scheda-contratto.

In caso di accesso a prenotazione, la rata di acconto è erogata entro 60 giorni dalla comunicazione dell’avvio dei lavori, previa sottoscrizione della scheda-contratto.

Per importi fino a 5.000€ è prevista l’erogazione dell’incentivo in un’unica rata. Importi superiori saranno erogati in rate annuali costanti a seconda dell’intervento:

  • Tutti gli interventi di categoria 1: 5 anni;
  • Per gli interventi di categoria 2 esistono rate annuali differenti a seconda dell’intervento:
    • Intervento 2A e per impianti con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW: 2 anni
    • Intervento 2A e per impianti con potenza termica utile nominale maggiore a 35 kW e fino a 2000 kW: 5 anni
    • Intervento 2B e per impianti con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW: 2 anni
    • Intervento 2B e per impianti con potenza termica utile nominale maggiore a 35 kW e fino a 2000 kW: 5 anni
    • Intervento 2C e per collettori solari con superficie lorda inferiore o uguale a 50 m2: 2 anni
    • Intervento 2C e per collettori solari con superficie lorda superiore a 50 m2 e inferiori a 2500 m2: 5 anni
    • Intervento 2D: 2 anni
    • Intervento 2E e per impianti con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW: 2 anni
    • Intervento 2E e per impianti con potenza termica utile superiore a 35 kW: 2 anni

Per gli interventi realizzati dalla PA, ad esclusione delle Cooperative di Abitanti e delle Cooperative Sociali, anche per il tramite di ESCo, è prevista l’erogazione in un’unica rata anche per incentivi di importo superiore a 5.000 €.

Tetto massimo di spesa da parte dello Stato

I soggetti “pubblica amministrazione” una volta trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua da parte del Legislatore cumulata pari a 200 milioni di euro non sono accettate ulteriori richieste fino a successivi aggiornamenti. Nei casi di contratti con ESCO (ovvero della procedura d’accesso non diretto da parte delle amministrazioni pubbliche) è riservato un contingente di spesa cumulata annua non superiore al 50%.

Per i soggetti “privati” trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 700 milioni di euro non sono accettate ulteriori richieste fino a successivi aggiornamenti.

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ E CALCOLO DEGLI INCENTIVI

1A – Interventi di isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato

Requisiti tecnici di ammissibilità:

in funzione della zona climatica in cui viene eseguito l’intervento ed in funzione della tipologia di intervento (isolamento, copertura, pavimento, pareti perimetrali) viene stabilito un valore limite massimo della trasmittanza termica post-intervento.

Spese ammissibili:

  1. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti, comprensiva dei costi sostenuti per le opere provvisionali e accessorie;
  2. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto precedente, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
  3. demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
  4. 4. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Calcolo dell’incentivo:  

Itot = %spesa · C · Sint

dove:

  • Itot : incentivo totale dell’intervento cumulato per l’intera durata, che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un’unica soluzione per gli aventi diritto (le PA e le ESCo che operano per loro conto, ad esclusione delle Cooperative di abitanti e delle Cooperative sociali)
  • Imax : valore massimo raggiungibile dall’incentivo totale (tabella 5 del Decreto)
  • %spesa : percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l’intervento (tabella 5 del Decreto)
  • Sint : superficie oggetto dell’intervento (m2)
  • C = ????? ????????? ?? € ?????????? ??????? ?? ?????????? , costo specifico sostenuto
  • Cmax : è il valore massimo di C ed è definito dalla tabella 5 del Decreto (da 80 a 250 €/m2)

Qualora il costo specifico dell’intervento (C) superi il valore di Cmax, il calcolo dell’incentivo (Itot) viene effettuato con Cmax.

1B – Interventi di sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato

Requisiti tecnici di ammissibilità:

in funzione della zona climatica in cui viene eseguito l’intervento viene stabilito un valore limite massimo della trasmittanza termica post-intervento.

Spese ammissibili:

  1. fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell’infisso stesso;
  2. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
  3. smontaggio e dismissione delle chiusure preesistenti;
  4. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Rientra tra le spese ammissibili la fornitura e la posa in opera dei sistemi di termoregolazione o delle valvole termostatiche.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Calcolo dell’incentivo: 

Itot = %spesa · C · Sint

con Itot Imax

dove:

  • Itot : incentivo totale dell’intervento cumulato per l’intera durata, che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un’unica soluzione per gli aventi diritto (le PA e le ESCo che operano per loro conto, ad esclusione delle Cooperative di abitanti e delle Cooperative sociali)
  • Imax : valore massimo raggiungibile dall’incentivo totale (Tabella 5 del Decreto)
  • %spesa : percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l’intervento (Tabella 5 del Decreto)
  • Sint : superficie oggetto dell’intervento (m2)
  • C = ????? ????????? ?? € ?????????? ??????? ?? ?????????? , costo specifico sostenuto
  • Cmax : è il valore massimo di C ed è definito dalla tabella 5 del Decreto

Qualora il costo dell’intervento (C) superi il valore di Cmax, il calcolo dell’incentivo (Itot) viene effettuato con Cmax.

1C – Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione

La percentuale incentivata: 40%

Incentivo massimo: 3.000 € (Generatori con Pn ≤ 35 kW) – 40.000 € (Generatori con Pn > 35 kW)

Requisiti tecnici di ammissibilità:

  • l’installazione deve sostituire parzialmente o integralmente l’impianto di climatizzazione invernale già presente nell’edificio; la sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto pre-esistente dotato di più generatori di calore;
  • il rendimento termico del nuovo generatore, certificato da ente terzo15, al 100% del carico (misurato secondo le norme UNI EN 15502), deve rispettare la seguente:
    • rendimento termico ≥ 93 + 2logPn, dove il logPn è il logaritmo in base 10 della potenza termica nominale Pn del generatore, espressa in kWt.
    • Per valori di ?? maggiori di 400 kWt si applica il limite massimo corrispondente a ??= 400 kWt.
  • l’installazione su tutti i corpi scaldanti di elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla portata, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, a esclusione:
    • dei locali in cui l’installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico (cfr. Decreto 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
    • dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (cfr. Decreto 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l’installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all’interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
    • degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C;
  • la messa a punto e l’equilibratura del sistema di distribuzione e del sistema di regolazione e controllo;
  • l’installazione di efficaci sistemi di contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzata per la conseguente ripartizione delle spese, nel caso l’intervento riguardi un impianto centralizzato a servizio di molteplici unità immobiliari. Le spese relative all’installazione di un sistema di contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzata – legate al rispetto dell’obbligo di cui all’art. 9, comma 5, lettera d) del D.lgs. 102/2014 – sono ammissibili unicamente per interventi eseguiti entro il 31 dicembre 2016.

Per gli impianti termici con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kWt sono richiesti i seguenti requisiti tecnici aggiuntivi da specificare nell’asseverazione:

  • vi. deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante
  • la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore
  • deve essere installata, nel sistema di distribuzione, una pompa elettronica a giri variabili

Per gli interventi realizzati in interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiore o uguali a 200 kWt, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica ante operam e l’attestato di prestazione energetica (APE) post operam sono obbligatorie, a pena di decadenza, per il riconoscimento degli incentivi.

Spese ammissibili:

  1. smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
  2. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, dei sistemi di contabilizzazione individuale, per quest’ultimi nel rispetto dei limiti imposti ai punti precedenti;
  3. opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto di climatizzazione invernale preesistente;
  4. interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione;
  5. prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Calcolo dell’incentivo: 

Itot = %spesa · C · Pn int

con: Itot ≤ Imax

dove:

  • Itot : incentivo totale dell’intervento cumulato per l’intera durata, che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un’unica soluzione per gli aventi diritto (le PA e le ESCo che operano per loro conto, ad esclusione delle Cooperative di abitanti e delle Cooperative sociali).
  • Imax : valore massimo raggiungibile dall’incentivo totale (tabella 5 del Decreto)
  • %spesa : percentuale incentivata della spesa totale sostenuta per l’intervento (tabella 5 del Decreto)
  • Pn int= somma delle potenze termiche del focolare dei generatori di calore installati, da intendersi riferita al potere calorifico inferiore, espressa in kWt
  • C = ????? ????????? ?? € ??????? ??????? ?? ???????? ?????????? ?? ??? , costo specifico sostenuto
  • Cmax: è il valore massimo di C ed è definito dalla tabella 5 del Decreto

Qualora il costo dell’intervento (C) superi il valore di Cmax, il calcolo dell’incentivo (Itot) viene effettuato con Cmax.

1D – Interventi di Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili

Requisiti tecnici di ammissibilità:

  • l’intervento deve essere abbinato, sul medesimo edificio, ad almeno uno degli interventi di tipologia 1.A o 1.B, rispettivamente di isolamento di superfici opache o sostituzione di chiusure trasparenti; tale requisito si ritiene adempiuto se gli elementi costruttivi dell’edificio oggetto di intervento già soddisfano i requisiti della tabella 1 – Allegato I del Decreto;
  • è richiesta una prestazione di schermatura solare di classe 3 o superiore, come definito dalla norma UNI EN 14501. La prestazione è valutata attraverso l’impiego delle norme della serie UNI EN 13363;
  • sono ammessi agli incentivi esclusivamente i meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature basati sulla rilevazione della radiazione solare incidente, secondo la UNI EN 15232.

Spese ammissibili:

  1. fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili;
  2. fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;
  3. eventuale smontaggio e dismissione delle tende tecniche e schermature solari preesistenti;
  4. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Calcolo dell’incentivo: 

Itot = 40% · C · Sint

con Itot ≤ Imax

dove:

  • Itot : incentivo totale dell’intervento cumulato per l’intera durata, che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un’unica soluzione per gli aventi diritto (le PA e le ESCo che operano per loro conto, ad esclusione delle Cooperative di abitanti e delle Cooperative sociali).
  • Imax : valore massimo raggiungibile dall’incentivo totale
  • Sint : superficie16 oggetto dell’intervento (m2)
  • C = ????? ????????? ?? € ?????????? ??????? ?? ?????????? , costo specifico sostenuto
  • Cmax: è il valore massimo di C ed è definito dalla tabella 5 del Decreto

1E – Interventi di trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”

Requisiti tecnici di ammissibilità:

  • Ai fini dell’accesso all’incentivo indicato nel DM 16 febbraio 2016, per il raggiungimento della classificazione di “edifici a energia quasi zero” sono ammissibili gli interventi di incremento dell’efficienza energetica volti alla riduzione dei fabbisogni di energia per la climatizzazione invernale ed estiva, l’illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne degli edifici, la produzione di acqua calda sanitaria, nonché gli interventi di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, destinata alla copertura dei fabbisogni medesimi.

Spese ammissibili:

  1. fornitura e messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di «edifici a energia quasi zero», comprensiva dei costi sostenuti per le opere provvisionali ed accessorie;
  2. demolizione, recupero o smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell’involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione (ove considerata per il calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
  3. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto precedente, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
  4. demolizione e ricostruzione delle strutture dell’edificio;
  5. eventuali interventi per l’adeguamento sismico delle strutture dell’edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all’isolamento;
  6. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Calcolo dell’incentivo: 

Itot = 65% · C · Sint

con Itot ≤ Imax

dove:

  • Itot : incentivo totale dell’intervento cumulato per l’intera durata, che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un’unica soluzione per gli aventi diritto (le PA e le ESCo che operano per loro conto, ad esclusione delle Cooperative di abitanti e delle Cooperative sociali).
  • Imax : valore massimo raggiungibile dall’incentivo totale (tabella 5 del Decreto)
  • Sint : superficie17 oggetto dell’intervento (m2)
  • C = ????? ????????? ?? € ?????????? ??????? ?? ?????????? , costo specifico sostenuto
  • Cmax : è il valore massimo di C ed è definito dalla (tabella 5 del Decreto)

Qualora il costo specifico dell’intervento (C) superi il valore di Cmax, il calcolo dell’incentivo (Itot) viene effettuato con Cmax.

1F – Interventi di Sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione

Requisiti tecnici di ammissibilità:

  • le lampade e gli apparecchi di illuminazione devono essere certificati da laboratori accreditati anche per quanto riguarda le caratteristiche fotometriche (solido fotometrico, resa cromatica, flusso luminoso, efficienza luminosa), nonché per la loro conformità ai criteri di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica previsti dalle norme tecniche vigenti e recanti la marcatura CE;
  • le lampade devono rispettare i seguenti requisiti tecnici:
    • indice di resa cromatica (IRC) > 80 per l’illuminazione d’interni e > 60 per l’illuminazione delle pertinenze esterne degli edifici;
    • efficienza luminosa minima: 80 lm/W;
  • la potenza installata delle lampade non deve superare il 50% della potenza sostituita per la stessa zona da illuminare, nel rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente;
  • gli apparecchi di illuminazione devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d’impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti;
  • i sistemi di illuminazione esterni o emittenti verso l’esterno sono realizzati in conformità alla normativa sull’inquinamento luminoso e sulla sicurezza, ove presenti.

Spese ammissibili:

  1. fornitura e messa in opera di sistemi efficienti di illuminazione conformi ai requisiti minimi sopra riportati;
  2. adeguamenti dell’impianto elettrico, ivi compresa la messa a norma;
  3. eventuale smontaggio e dismissione dei sistemi per l’illuminazione preesistenti;
  4. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Calcolo dell’incentivo: 

Itot = 40% · C · Sint

con Itot ≤ Imax

dove:

  • Itot : incentivo totale dell’intervento cumulato per l’intera durata, che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un’unica soluzione per gli aventi diritto (le PA e le ESCo che operano per loro conto, ad esclusione delle Cooperative di abitanti e delle Cooperative sociali).
  • Imax : valore massimo raggiungibile dall’incentivo totale (Tabella 5 del Decreto)
  • Sint : superficie18 oggetto dell’intervento (m2)
  • C = ????? ????????? ?? € ?????????? ??????? ?? ?????????? , costo specifico sostenuto
  • Cmax : è il valore massimo di C ed è definito dalla tabella 5 del Decreto

Qualora il costo specifico dell’intervento (C) superi il valore di Cmax, il calcolo dell’incentivo (Itot) viene effettuato con Cmax.

1G – Interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore

Requisiti tecnici di ammissibilità:

L’identificazione dei requisiti minimi degli interventi di Building Automation incentivabili è regolata dalla norma UNI EN 15232 che specifica:

  • i requisiti di progettazione dei sistemi che accedono agli incentivi (unitamente alla guida CEI 205-18);
  • i criteri e i parametri per l’identificazione della classe B di efficienza, assegnabile a sistemi di Building Automation;
  • le categorie di dispositivi di Building Automation che riguardano essenzialmente sistemi BACS /TBM per i servizi di:
    • Riscaldamento
    • Raffrescamento
    • Ventilazione e condizionamento
    • Produzione di acqua calda sanitaria
    • Illuminazione
    • Controllo integrato delle diverse applicazioni
    • Diagnostica e rilevamento consumi.
  • L’identificazione delle figure professionali responsabili della progettazione, installazione e asseverazione delle funzioni dei sistemi domotici può essere effettuata con riferimento al Decreto n°37 del 22 Gennaio 2008, che evidenzia le disposizioni in materia di attività di installazione di impianti all’interno degli edifici.
  • La specifica procedura di asseverazione per i sistemi di automazione e regolazione degli edifici (BACS) in conformità alla UNI EN 15232, attualmente in consultazione, fornirà, al termine del processo di formalizzazione, ulteriori riferimenti per asseverare un impianto HBES – BACS19, dove: HBES: Home and building Electronic System; BASC: Building Automation and Control System. 

Spese ammissibili:

  1. fornitura e messa in opera di sistemi di Building Automation finalizzati al controllo dei servizi considerati nel calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio e conformi ai requisiti minimi sopra riportati. In particolare, per il controllo dei sistemi elettrici e termici volto al miglioramento dell’efficienza energetica nel riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, controllo delle schermature solari, centralizzazione e controllo integrato delle diverse applicazioni, diagnostica e rilevamento consumi unitamente al miglioramento dei parametri;
  2. adeguamento dell’impianto elettrico e dell’impianto di climatizzazione invernale ed estiva;
  3. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Calcolo dell’incentivo: 

Itot = 40% · C · Sint

con Itot ≤ Imax

dove:

  • Itot : incentivo totale dell’intervento cumulato per l’intera durata, che verrà ripartito e corrisposto in 5 rate annuali costanti, oppure, in un’unica soluzione per gli aventi diritto (le PA e le ESCo che operano per loro conto, ad esclusione delle Cooperative di abitanti e delle Cooperative sociali)
  • Imax : valore massimo raggiungibile dall’incentivo totale (tabella 5 del Decreto)
  • Sint : superficie20 oggetto dell’intervento (m2)
  • C = ????? ????????? ?? € ?????????? ??????? ?? ?????????? , costo specifico sostenuto
  • Cmax : è il valore massimo di C ed è definito dalla tabella 5 del Decreto

Qualora il costo specifico dell’intervento (C) superi il valore di Cmax, il calcolo dell’incentivo (Itot) viene effettuato con Cmax.

2A – Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW

Requisiti tecnici di ammissibilità:

  • l’installazione deve sostituire parzialmente o integralmente l’impianto di climatizzazione invernale già presente nell’immobile di qualsiasi categoria catastale (tranne F/3). La sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto pre-esistente dotato di più generatori di calore;
  • la messa a punto e l’equilibratura del sistema di distribuzione, regolazione e controllo;
  • l’installazione su tutti i corpi scaldanti di elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla portata, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, a esclusione:
    • dei locali in cui l’installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico (cfr. Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)
    • dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (cfr. Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l’installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all’interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
    • degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C;
  • l’installazione di efficaci sistemi di contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzata, nel caso di impianti centralizzati a servizio di molteplici unità immobiliari e/o edifici;
  • per gli interventi con potenza termica utile superiore a 200 kW, è obbligatoria l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE delle misure dell’energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici richiesti
  • le pompe di calore elettriche devono avere un coefficiente di prestazione COP almeno pari ai valori riportati nella successiva tabella 3 del Decreto; la misura del COP deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN 14511. Al momento della prova, la pompa di calore deve funzionare a pieno regime per le tipologie di pompa e condizioni di scambio termico (fluidi termovettori e temperature) e in tabella 3 del Decreto.
  • le pompe di calore a gas devono avere il coefficiente di prestazione GUE almeno pari ai valori riportati nella successiva tabella 4 del Decreto;
  • viii. la misura di GUE deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alle seguenti norme, restando fermo che la misura deve essere effettuata nelle condizioni di funzionamento a pieno regime per le tipologie di pompa e condizioni di scambio termico (fluidi termovettori e temperature) fissate nella tabella 4 del Decreto:
    • UNI EN 12309-2 per le pompe di calore a gas ad assorbimento (riferendo i valori di prova al potere calorifico inferiore p.c.i)
    • UNI EN 14511:2011 per le pompe di calore a gas a motore endotermico (poiché per le pompe di calore a gas endotermiche non esiste una norma specifica, si procede in base alla EN 14511, utilizzando il rapporto di trasformazione primario – elettrico = 0,46)
  • le emissioni in atmosfera degli ossidi di azoto NOx (espressi come NO2), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 120 mg/kWht per le pompe di calore a gas ad assorbimento e inferiori a 240 mg/kWht per le pompe di calore a gas con motore a combustione interna. Tali valori sono riferiti all’energia termica prodotta.
  • nel caso di pompe di calore elettriche o a gas dotate di variatore di velocità (inverter o altra tipologia), i pertinenti valori del COP e del GUE previsti dalle tabelle 3 e 4 del Decreto devono essere ridotti del 5%

Spese ammissibili:

Le spese accessorie, comprensive di IVA dove essa costituisce un costo, comprendono: smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura, trasporto e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche; le opere idrauliche e murarie necessarie alla sostituzione a regola dell’arte di impianti di climatizzazione invernale unitamente, se del caso, a quelli di produzione di acqua calda sanitaria; i sistemi di contabilizzazione individuale; eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento delle acque, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di estrazione e alimentazione dei combustibili, sui sistemi di emissione; opere e sistemi di captazione per le pompe di calore geotermiche; prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento.

Calcolo dell’incentivo:

Pompe di calore elettriche 

Ia tot = Ei · Ci

dove:

  • Ia tot: incentivo annuo (rata annua) in euro
    • L’incentivo totale (Itot), è costituito dalla sommatoria delle rate annue previste nella tabella A del Decreto:
      • 2 annualità per generatori con potenza termica utile nominale ≤ 35 kW
      • 5 annualità per generatori con potenza termica utile nominale per generatori > 35 kW

L’incentivo totale (Itot), sarà corrisposto in un’unica soluzione per gli aventi diritto (le PA e le ESCo che operano per loro conto, ad esclusione delle Cooperative di abitanti e delle Cooperative sociali).

  • Ci : coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta definito nella seguente tabella 7 del Decreto
  • Ei: energia termica incentivata prodotta in un anno, espressa in kWht e calcolata con la seguente relazione:

Ei = Qu · [1-1/(COP)]

Dove:

  • COP: coefficiente di prestazione della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, nel rispetto dei requisiti minimi espressi dalla tabella 3 del Decreto.

La misura del valore del COP, che concorre al calcolo dell’incentivo, deve essere dichiarata e garantita dal costruttore, sulla base di prove effettuate in conformità alla norma UNI EN 14511:2011, alle condizioni di valutazione normalizzate, così come definite nella norma stessa.

  • Qu: calore totale prodotto dall’impianto, espresso in kWht e calcolato come segue con la seguente relazione:

Qu = Pn · Quf

dove:

  • Pn: potenza termica nominale della pompa di calore installata
  • Quf: coefficiente di utilizzo della pompa di calore dipendente dalla zona climatica come riportato nella tabella 6 del Decreto.

Pompe di calore a gas

L’incentivo annuo si calcola con la seguente formula:

Ia tot = Ei · Ci

dove:

  • Ia tot: incentivo annuo (rata annua) in euro
    • L’incentivo totale (Itot), è costituito dalla sommatoria delle rate annue previste nella tabella A del Decreto:
      • 2 annualità per generatori con potenza termica utile nominale ≤ 35 kW
      • 5 annualità per generatori con potenza termica utile nominale per generatori > 35 kW

L’incentivo totale (Itot) sarà corrisposto in un’unica soluzione per gli aventi diritto (le PA e le ESCo che operano per loro conto, ad esclusione delle Cooperative di abitanti e delle Cooperative sociali).

  • Ci : coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta definito nella seguente tabella 7 del Decreto
  • Ei: energia termica incentivata prodotta in un anno, espressa in kWht e calcolata con la seguente relazione:

Ei = Qu · [1-1/(GUE/0,46)]

dove:

  • GUE = coefficiente di prestazione della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, nel rispetto dei requisiti minimi espressi dalla tabella 4 del Decreto.

Si precisa che la misura del valore del GUE che concorre al calcolo dell’incentivo deve essere dichiarata e garantita dal costruttore per le pompe di calore ad assorbimento sulla base di prove effettuate in conformità alla norma UNI EN 12309-2 alle condizioni di prova T1 e per le pompe di calore a gas a motore endotermico sulla base di prove effettuate in conformità alla norma UNI EN 14511:2011 alle condizioni normalizzate (utilizzando il rapporto di trasformazione primario – elettrico = 0,46);

  • Qu= calore totale prodotto dall’impianto, espresso in kWht e calcolata come segue con la seguente relazione:

Qu = Pn · Quf

  • Pn = potenza termica nominale della pompa di calore installata
  • Quf = coefficiente di utilizzo della pompa di calore dipendente dalla zona climatica come riportato nella tabella 6 del Decreto.

2B – Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW

Requisiti tecnici di ammissibilità:

  • l’installazione deve sostituire parzialmente o integralmente l’impianto di climatizzazione invernale già presente nell’edificio di qualsiasi categoria catastale (tranne F/3). La sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto pre-esistente dotato di più generatori di calore;
  • la messa a punto e l’equilibratura del sistema di distribuzione, regolazione e controllo, ove applicabile;
  • l’installazione su tutti i corpi scaldanti di elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla portata, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, a esclusione:
    • dei locali in cui l’installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile dal punto di vista tecnico nel caso specifico (cfr. Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
    • dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (cfr. Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l’installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all’interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
    • degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C;
    • dei termocamini e delle stufe, e degli impianti di produzione di calore a servizio di piccole reti di teleriscaldamento;
  • l’installazione di efficaci sistemi di contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzata per la conseguente ripartizione delle spese, nel caso di impianti centralizzati a servizio di molteplici unità immobiliari e/o edifici;
  • Per gli interventi con potenza termica utile superiore a 200 kW è obbligatoria l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE delle misure dell’energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici
  • almeno una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata dell’incentivo (per le annualità previste nella tabella A del Decreto, svolta da parte di Soggetti che presentino i requisiti professionali previsti dall’art. 15 del decreto legislativo n. 28/2011. La manutenzione dovrà essere effettuata sul generatore di calore e sulla canna fumaria. Il Soggetto che presenta richiesta di incentivo deve conservare, per tutta la durata dell’incentivo stesso, gli originali dei certificati di manutenzione. Tali certificati possono altresì essere inseriti nei Catasti informatizzati costituiti presso le Regioni.

Di seguito, dalla lettera a) a e), sono riportati i requisiti specifici per ogni tipologia di generatore di calore a biomassa, restando fermo, ove presenti, l’obbligo di rispettare gli eventuali più restrittivi vincoli e limiti fissati da nome regionali.

In aggiunta al rispetto di tutti i sopra indicati requisiti, decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto di attuazione dell’art. 290, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006, l’accesso agli incentivi per gli interventi relativi a generatori di calore oggetto di tale Decreto, è altresì subordinato all’avvenuta certificazione del generatore ai sensi di quanto ivi previsto.

a) Caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt:

  • certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5 classe 5;
  • rendimento termico utile (%) non inferiore a 87+log(PN), dove PN è la potenza nominale dell’apparecchio;
  • emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 15 del Decreto, così come certificate da un organismo accreditato, in base al pertinente metodo di misura indicato in tabella 16 del Decreto;
  • installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo quanto segue:
    • per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5:2012;
    • per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 dm3/kWt.
    • per le caldaie automatiche a pellet, prevedendo comunque un volume di accumulo, tale da garantire un’adeguata funzione di compensazione di carico, con l’obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal costruttore e/o dal progettista;
  • il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2, ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l’evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet;
  • possono inoltre essere utilizzate altre biomasse combustibili, purché previste tra quelle indicate dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, solo nel caso in cui siano ugualmente certificate le emissione in atmosfera nei limiti previsti al sopracitato

Il rispetto delle emissioni in atmosfera e del rendimento del generatore possono essere certificate in situ, impiegando la biomassa combustibile che si intende utilizzare, effettuando la prova in opera analogamente a quanto previsto per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kWt.

b) Caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 2.000 kWt:

  • rendimento termico utile non inferiore all’89%, attestato da una dichiarazione del produttore del generatore nella quale deve essere indicato il tipo di combustibile utilizzato;
  • emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 15 del Decreto, come certificate da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto, con indicazione del biocombustibile utilizzato;
  • il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l’evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet;
  • possono inoltre essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m., solo nel caso in cui siano ugualmente certificate le emissioni in atmosfera e il rendimento nei limiti previsti nei sopra citati punti;
  • per le caldaie automatiche, prevedendo comunque un volume di accumulo tale da garantire un’adeguata funzione di compensazione di carico, con l’obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal progettista. Nel caso in cui non sia tecnicamente fattibile, tali fattori limitativi dovranno essere opportunamente evidenziati nella relazione tecnica di progetto.

c) Stufe e termocamini a pellet:

  • certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 14785;
  • rendimento termico utile maggiore dell’85%;
  • emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 15 del Decreto, come certificate da un organismo accreditato, in base al pertinente metodo di misura prevista dalla tabella 16 del Decreto;
  • il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2, incluso il rispetto delle condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni.

d) Termocamini a legna:

  • siano installati esclusivamente in sostituzione di camini o termocamini, sia a focolare aperto che chiuso, o stufa a legna, indipendentemente dal fluido termovettore;
  • certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13229;
  • rendimento termico utile maggiore dell’85%;
  • emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 15 del Decreto, come verificate da un organismo accreditato, in base al pertinente metodo di misura prevista dalla tabella 16 del Decreto;
  • possono inoltre essere utilizzate altre biomasse combustibili, purché previste tra quelle indicate dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m., solo nel caso in cui siano ugualmente certificate le emissione in atmosfera nei limiti previsti al sopra citato punto.

e) Stufe a legna:

  • certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13240;
  • rendimento termico utile maggiore dell’85%;
  • emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 15 del Decreto, come certificate da un organismo accreditato, in base al pertinente metodo di misura di cui alla tabella 16 del Decreto;
  • possono inoltre essere utilizzate altre biomasse combustibili, purché previste tra quelle indicate dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del D.lgs. n. 152/2006 e s.m., solo nel caso in cui siano ugualmente certificate le emissione in atmosfera nei limiti previsti al sopra citato punto iii.

Biomasse ammesse

Per i casi in cui è previsto l’impiego di diverse biomasse combustibili, queste devono comunque essere tra quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte quinta, Allegato X, parte II, Sezione 4 paragrafo 1 lettera d) e riportate di seguito:

  • Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;

La biomassa impiegata come combustibile può essere autoprodotta a condizione che il Soggetto Responsabile appartenga a una delle seguenti categorie:

  • imprenditore agricolo professionale (IAP);
  • conduttore di boschi o terreni agricoli (in proprietà, affitto o usufrutto);
  • impresa nel settore boschivo iscritta negli elenchi regionali/provinciali (provvista di patentino forestale);
  • assegnatario di uso civico di legnatico;
  • impresa del settore artigianale o industriale iscritta alla CCIAA che, per caratteristica del proprio ciclo produttivo, dispone di biomasse legnose vergini.

Spese ammissibili:

  1. smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
  2. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, dei sistemi di contabilizzazione individuale;
  3. opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto di climatizzazione invernale preesistente;
  4. interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione;
  5. prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Calcolo dell’incentivo: 

Per la caldaie a biomassa:

Ia tot = Pn * hr * Ci * Ce

Per le stufe e i termocamini a pellet o a legna:

Ia tot = 3,35* ln(Pn) * hr * Ci * Ce

dove:

  • Ia tot: incentivo annuo (rata annua) in euro
  • L’incentivo totale (Itot), è costituito dalla sommatoria delle rate annue previste nella tabella A del Decreto;
    • 2 annualità per generatori con potenza termica utile nominale ≤ 35 kW;
    • 5 annualità per generatori con potenza termica utile nominale per generatori > 35 kW

L’incentivo totale (Itot), sarà corrisposto in un’unica soluzione per gli aventi diritto (le PA e le ESCo che operano per loro conto, ad esclusione delle Cooperative di abitanti e delle Cooperative sociali).

  • ??: è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta espresso in €/kWht, definito come nella tabella 9 del Decreto e distinto per tecnologia installata
  • ??: è la potenza termica nominale dell’impianto
  • ??: è il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata come riportato nelle seguenti tabelle del Decreto (n.11, 12, 13 e 14).
  • hr : è il coefficiente di utilizzo, definito in funzione della zona climatica (tabella 10 del Decreto).

2C – Interventi di installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e raffreddamento

Requisiti tecnici di ammissibilità:

  • i collettori solari sono in possesso della certificazione Solar Keymark;
  • in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione prevista al punto ii relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema;
  • i collettori solari hanno valori di producibilità specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per unità di superficie lorda AG, o di superficie degli specchi primari per i collettori lineari di Fresnel, e calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione Solar Keymark (o equivalentemente nell’attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C, superiori ai seguenti valori minimi:
    • nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWht/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
    • nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWht/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
    • nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWht/m²anno, con riferimento alla località Atene;
  • iv. per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made per i quali è applicabile solamente la UNI EN 12976, la producibilità specifica, in termini di energia solare annua prodotta QL per unità di superficie di apertura Aa, misurata secondo la norma UNI EN 12976-2 con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli disponibili, più vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale dell’accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata sull’apposito rapporto di prova (test report) redatto da un laboratorio accreditato, in riferimento al dato contenuto nella certificazione Solar Keymark, deve rispettare almeno uno dei seguenti valori:
    • maggiore di 400 kWht/m² anno, con riferimento alla località Würzburg
  • per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark, questa è sostituita da un’approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA;
  • la garanzia dei collettori solari e dei bollitori di almeno 5 anni31; in caso di installazione di collettori solari termici per la produzione di calore in processi industriali, artigianali, agricoli (coltivazione/allevamento) o per il riscaldamento di piscine, per cui risulti essere non necessario un sistema di accumulo termico (bollitore), i requisiti relativi alla garanzia di tale componente vengono meno. La richiesta di concessione degli incentivi dovrà essere corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia del nuovo campo solare installato, che giustifichi la non indispensabilità del sistema di accumulo termico, specificando, anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell’impianto, le caratteristiche tecniche del processo e dell’impianto;
  • la garanzia degli accessori e dei componenti elettrici/elettronici di almeno 2 anni;
  • l’installazione dell’impianto è eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
  • nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2, è obbligatoria l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE delle misure dell’energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici
  • nel caso in cui l’impianto solare sia stato realizzato ai fini di una copertura parziale del fabbisogno di climatizzazione invernale, è necessaria l’installazione di elementi di regolazione della portata su tutti i corpi scaldanti, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, ad eccezione:
    • dei locali in cui l’installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico (cfr. Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
    • dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (cfr. Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l’installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all’interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
    • degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

Tale requisito non è richiesto per impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria, di calore di processo e per le reti di teleriscaldamento;

  • per i soli impianti di solar cooling, il rapporto tra i metri quadrati di superficie solare lorda (m2) e la potenza frigorifera (kWt) deve essere maggiore di 2 e non potrà superare, in ogni caso, il valore di 2,75;
  • per le macchine frigorifere DEC, la superficie minima solare lorda installata dei collettori deve essere di 8 m2 ogni 1000 m3/ora di aria trattata; in ogni caso, la superficie solare lorda dei collettori installata ogni 1.000 m3/ora di aria trattata non potrà superare il valore di 10

Spese ammissibili:

Le spese accessorie, per gli interventi concernenti la produzione di energia termica, anche se destinati con la tecnologia solar cooling alla climatizzazione estiva, comprensive di IVA dove essa costituisce un costo, comprendono: smontaggio e dismissione dell’impianto esistente, parziale o totale; fornitura, trasporto e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, le opere idrauliche e murarie necessarie alla realizzazione a regola d’arte dell’impianto organicamente collegato alle utenze e le spese professionali connesse alla realizzazione dell’intervento. Per gli impianti solari destinati anche alla climatizzazione, sono incluse le spese per i sistemi di contabilizzazione individuale, eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento delle acque, sui dispositivi di controllo e regolazione e sui sistemi di emissione.

Calcolo dell’incentivo: 

Ia tot = Ci ·Qu· Sl

dove:

  • Ia tot: incentivo annuo (rata annua) in euro
    • L’incentivo totale (Itot), è costituito dalla sommatoria delle rate annue previste nella tabella A del Decreto;
      • 2 annualità per gli impianti solari con superficie lorda installata ≤ 50 m2;
      • 5 annualità per gli impianti solari con superficie lorda installata > 50 m2

L’incentivo totale (Itot), sarà corrisposto in un’unica soluzione per gli aventi diritto (le PA e le ESCo che operano per loro conto, ad esclusione delle Cooperative di abitanti e delle Cooperative sociali).

  • Sl = superficie solare lorda dell’impianto (m2), ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il campo solare per l’area lorda del singolo modulo;
  • Ci = coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta definito nella tabella 17 del Decreto;
  • Qu = energia termica prodotta per unità di superficie lorda, espressa in kWht / m2 e calcolata come segue:
    • per impianti solari termici realizzati con collettori piani o con collettori sottovuoto o collettori a tubi evacuati
      • Qu = Qcol / Ag
    • per impianti solari termici del tipo factory made per i quali è applicabile la sola norma EN 12976
      • Qu = QL / 3.6 · Ag
    • per impianti solari termici realizzati con collettori solari a concentrazione
      • Qu = Qsol / Ag

dove:

  • Ag : area lorda del singolo modulo di collettore/sistema solare così come definita nelle norme UNI EN ISO 9806 e UNI EN 12976 e riportata nella certificazione Solar Keymark o, equivalentemente, nell’attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione.
  • Qcol : energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare, espressa in kWht, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, è riportato nella certificazione Solar Keymark, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore (Tm) così come definita nella tabella 18 del Decreto.
  • QL : energia termica prodotta dal sistema solare factory made su base annuale, espressa in MJ, così come definita ai sensi della norma UNI EN 12976, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, è riportato nell’attestazione di conformità (test report) rilasciata da laboratorio accreditato, in riferimento al dato contenuto nella relativa certificazione Solar Keymark. Poiché il suddetto test report riporta diversi valori di tale grandezza per diversi valori del carico termico giornaliero, ai fini del riconoscimento dell’incentivo va considerato il valore, tra quelli disponibili, corrispondente a un carico termico giornaliero, espresso in litri/giorno, pari al volume del serbatoio solare o al volume ad esso più vicino.
  • Qsol : energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare a concertazione, espressa in kWht il cui valore, relativo alla località di riferimento di Atene, è riportata nella certificazione Solar Keymark (ove applicabile) o nell’attestazione di conformità rilasciata dall’ENEA, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore (Tm) così come definita nella tabella 18 del Decreto.

2D – Interventi di sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore

Requisiti tecnici di ammissibilità:

  • Le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria devono avere un COP ≥ 2,6 misurato secondo la norma UNI EN 16147.

Spese ammissibili:

  1. smontaggio e dismissione dell’impianto esistente;
  2. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria preesistente;
  3. spese professionali connesse alla realizzazione dell’intervento.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Calcolo dell’incentivo: 

Per l’intervento di sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore, l’incentivo totale è pari al 40% della spesa sostenuta, con un limite massimo pari ai valori della tabella sottostante:

L’ammontare dell’incentivo erogato non può eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute ammissibili.

2E – Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore

Requisiti tecnici di ammissibilità:

  • nei sistemi ibridi a pompa di calore, il rapporto tra la potenza termica utile della pompa di calore (gruppo funzionale a pompa di calore) e la potenza termica utile della caldaia (gruppo funzionale a combustione a condensazione) deve essere minore o uguale a 0,5;
  • la pompa di calore (gruppo funzionale a pompa di calore) deve rispettare i requisiti tecnici previsti alle lettere da a) a e) del paragrafo 2.1 dell’Allegato I del Decreto, come descritti al paragrafo 5.10 delle presenti Regole;
  • la caldaia deve essere di tipologia a condensazione (gruppo funzionale a combustione a condensazione), deve rispettare i requisiti tecnici di soglia minimi previsti dalla tabella 2 dell’Allegato I del Decreto, come descritti al paragrafo 5.5 delle presenti Regole, ed essere certificata da ente terzo;
  • l’installazione su tutti i corpi scaldanti di elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla portata, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, a esclusione:
    • dei locali in cui l’installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile dal punto di vista tecnico e nel caso specifico (cfr. Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
    • dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (cfr. Decreto 26 giugno 2015, concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici). In caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l’installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all’interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
  • impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C;

I sistemi ibridi assemblati in fabbrica o factory made, costituiti da un impianto dotato di pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, possono essere costituiti:

  • da due generatori distinti e assemblati dal fabbricante, denominati dal medesimo: pompa di calore e caldaia a condensazione;
  • da un unico armadio, totalmente integrati (factory made), contenente sia il gruppo funzionale a combustione a condensazione che il gruppo funzionale a pompa di calore;
  • da due unità, una esterna e una interna: la prima è la motocondensante/compressore (del gruppo funzionale a pompa di calore), mentre la seconda contiene sia il gruppo funzionale a combustione a condensazione che una parte dei componenti del gruppo funzionale a pompa di calore.

Per aver diritto ai benefici del presente Decreto, il rispetto dei requisiti minimi previsti dai primi tre punti precedenti, devono essere dichiarati dal fabbricante, specificando distintamente le prestazioni dei sub-componenti del sistema ibrido, intesi come “gruppo funzionale a combustione a condensazione” e “gruppo funzionale a pompa di calore”;

Spese ammissibili:

  1. smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura, trasporto e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche; delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale; eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento delle acque, sui dispositivi di controllo e regolazione e sui sistemi di emissione; opere e sistemi di captazione per impianti che utilizzano lo scambio termico con il sottosuolo.
  2. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.

Calcolo dell’incentivo: 

Ia tot = k · Ei · Ci

dove:

  • Ia tot: incentivo annuo (rata annua) in euro
    • L’incentivo totale (Itot), è costituito dalla sommatoria delle rate annue previste nella tabella A del Decreto;
      • 2 annualità per sistemi con potenza termica nominale Pn ≤ 35 kW;
      • 5 annualità per sistemi con potenza termica nominale Pn > 35 kW;

L’incentivo totale (Itot), sarà corrisposto in un’unica soluzione per gli aventi diritto (le PA e le ESCo che operano per loro conto, ad esclusione delle Cooperative di abitanti e delle Cooperative sociali).

  • K : è un coefficiente che considera l’effettivo utilizzo della pompa di calore nel sistema ibrido e l’efficienza del sistema ibrido nel suo complesso; è stabilito pari a 1,2;
  • Ci : coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta, espresso in €/ kWht e definito nelle tabelle 7 e 8 del Decreto, distinto per tecnologia installata;
  • Ei: energia termica incentivata prodotta in un anno, espressa in kWht e calcolata con la seguente relazione:
    • Ei = Qu · [1-1/(COP)]

Dove:

  • COP: coefficiente di prestazione della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, nel rispetto dei requisiti minimi espressi dalla 3 del Decreto. Nel caso di pompe di calore a gas sia posto pari a (GUE/0,46) dove il GUE è il coefficiente di prestazione della pompa di calore a gas installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, nel rispetto dei requisiti minimi.
  • Qu: calore totale prodotto dall’impianto, espresso in kWht e calcolato come segue con la seguente relazione:
    • Qu = Pn · Quf

dove:

  • Pn: potenza termica nominale della pompa di calore installata;
  • Quf: coefficiente di utilizzo della pompa di calore dipendente dalla zona climatica come riportato nella seguente tabella 6 del Decreto.

Collegamenti esterni

Per maggiori informazioni visita il seguente sito:

Conto termico – GSE Gestore Servizi Energetici

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