Con la pubblicazione del 18 novembre 2022, in Gazzetta ufficiale n.270, del cosiddetto “Decreto Aiuti Quater” o meglio il Decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022 “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, sono state applicate modifiche importanti al superbonus 110% mandandolo in pensione a favore del superbonus 90%.
Questo ’articolo presenta nel dettaglio tutte le novità introdotte.
Tutte le modifiche al Superbonus 110% (ora Superbonus 90%):
- Riduzione Superbonus al 90% (opere trainanti e trainate) per condomini, edifici uniproprietario 2-4 abitazioni e Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale; come già previsto nel 2024 la detrazione si riduce al 70% e nel 2025 si riduce al 65%;
- La detrazione fiscale al 110% rimane per i condomini che hanno depositato la CILAS entro il
25 novembre 202231/12/2022 (Legge di Bilancio 2023 nella seduta del 24/12/2022) Inoltre, è necessario che il condominio abbia deliberato l’approvazione dei lavori prima della stessa data; - Per gli edifici unifamiliari o villette, che avevano dichiarato uno stato di avanzamento dei lavori (di ristrutturazione in senso generale e non solo superbonus 110%) del 30% al 30 settembre 2022, è stata prorogata al 31 marzo 2023 la chiusura dei lavori e il conteggio delle spese sostenute (in precedenza era necessario concludere le spese detraibili entro il 31/12/2022);
- Per gli edifici unifamiliari o villette, per i nuovi interventi che iniziano nel 2023, possono accedere alla detrazione al 90%; questa possibilità è limitata alle prime case, ai proprietari o usufruttuari che hanno un reddito di riferimento, calcolato ai sensi del comma 8-bis.1 del decreto aiuti quarter, non superiore a 15.000 € questo calcolo è oggetto del paragrafo successivo);
- Ci sono dei contributi a favore di soggetti proprietari di prime case o funzionalmente indipendenti ed autonome per il 2023 ma saranno oggetto di ulteriori approfondimenti da parte degli organi competenti
- Sarà possibile compensare i crediti acquisiti in 10 anni anziché 4 o 5 anni come in precedenza; dovrà essere fatta esplicita richiesta.
Come calcolare il reddito di riferimento
Come anticipato per il calcolo del reddito di riferimento o come precedentemente chiamato, prima della pubblicazione del Decreto, “quoziente del reddito familiare” si fa riferimento alla seguente procedura:
1 ) Si sommano i redditi complessivi posseduti (nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa) da: contribuente, coniuge del contribuente, da colui che è legato da unione civile o da un convivente presente nel nucleo familiare e da altri familiari come meglio specificati all’art.12 del TUIR (testo unico sulle imposte sui redditi)
2) Si sommano il numero dei componenti del nucleo familiare utilizzando il seguente peso:
Contribuente | 1 |
Coniuge, soggetto legato da unione civile o persona convivente | 1 |
Un familiare aggiuntivo (secondo art. 12 TUIR) | 0,5 |
Due familiari aggiuntivi (secondo art. 12 TUIR) | 1 |
Tre o più familiari aggiuntivi (secondo art. 12 TUIR) | 2 |
3) Si divide il valore del reddito complessivo per la somma appena calcolata sopra e si controlla che non superi 15.000 € per poter detrarre al 90% le opere di ristrutturazione edilizia identificate con le medesime caratteristiche tecniche espresse nei vecchi Decreti relativi al superbonus 100%.