L’ecobonus è una delle tipologie di agevolazione fiscale che consente detrazioni dal 50% al 85% (dall’IRPEF – Imposta sul reddito delle persone fisiche – o sull’IRES – Imposte sul reddito delle società -) del costo sostenuto per “interventi di riqualificazione energetica” di edifici “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi e/o devono essere dotati di impianto termico.
L’ammontare della detrazione viene riparti su 10 anni.
Per fruire dell’agevolazione è necessario che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari o edifici esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività professionale e di impresa.
A chi spetta la detrazione dell’ecobonus
Il soggetto richiedente, contribuente residente e non residente, che richiede la detrazione dell’imposta sul reddito può essere:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, tra cui:
- i titolari di un diritto reale sull’immobile
- condomini, per interventi sulle parti comuni condominiali
- gli inquilini
- coloro che hanno l’immobile in comodato
- i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile
- I contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali;
- Le associazioni tra professionisti;
- Gli enti privati che non svolgono attività commerciale;
- Agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a residenza pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
La condizione necessaria per poter usufruire della detrazione è che il soggetto partecipi alle spese dell’intervento. La possibilità di usufruire dell’incentivo (essendo una detrazione dell’imposta sul reddito) dipende dalla capacità fiscale del soggetto al momento della domanda.
Per quali interventi compresi nell’ecobonus
Vediamo nel dettaglio tutti gli interventi che godono di questo incentivo, qual è l’aliquota di detrazione ed il corrispondente valore limite massimo della detrazione e della corrispondente spesa sostenuta:
Intervento di installazione/sostituzione | Aliquota | Limite detrazione | Spesa |
Serramenti ed infissi | 50% | 60.000€ | 120.000€ |
Schermature solari | 50% | 60.000€ | 120.000€ |
Caldaia a biomassa | 50% | 30.000€ | 60.000€ |
Caldaia a condensazione | 50% | 30.000€ | 60.000€ |
Caldaia a condensazione con termoregolazione evoluta | 65% | 30.000€ | 46.153€ |
Generatore di aria calda a condensazione | 65% | 30.000€ | 46.153€ |
Pompa di calore | 65% | 30.000€ | 46.153€ |
Scaldacqua in pompa di calore | 65% | 30.000€ | 46.153€ |
Generatori ibridi | 65% | 30.000€ | 46.153€ |
Micro-cogeneratori | 65% | 100.000€ | 153.846€ |
Collettori solari | 65% | 60.000€ | 92.307€ |
Sistemi di building automation (domotica) | 65% | Nessun limite | – |
Riqualificazione globale dell’edificio | 65% | 100.000€ | 153.846€ |
Isolamento dell’edificio | 65% | 60.000€ | 92.307€ |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI Isolamento dell’involucro > 25% della superficie disperdente | 70% | 28.000€ per ogni unità immobiliare | 40.000€ per ogni u.i. |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI Isolamento dell’involucro > 25% della superficie disperdente + Qualità MEDIA dell’involucro | 75% | 30.000€ per ogni u.i. | 40.000€ per ogni u.i. |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI Isolamento dell’involucro > 25% della superficie disperdente + riduzione 1 classe di rischio sismico | 80% | 108.000€ per ogni u.i. | 136.000€ per ogni u.i. |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI Isolamento dell’involucro > 25% della superficie disperdente + riduzione 2 classe di rischio sismico | 85% | 115.600€ per ogni u.i. | 136.000€ per ogni u.i. |
Serramenti ed infissi
E’ agevolabile la sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, (W/m2 k), riportati in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010 sotto riportata:
Zona climatica | Valori di trasmittanza U ( W/m2K) Finestre comprensive di infissi |
A | 3,7 |
B | 2,4 |
C | 2,1 |
D | 2,0 |
E | 1,8 |
F | 1,6 |
Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche in funzione della rigidità del clima invernale quindi le zone A sono le zone più calde dell’Italia mentre le zone F sono quelle con un clima invernale più freddo.
La normativa italiana ha attribuito ad ogni singolo comune la sua zona climatica.
Spese ammissibili:
- fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso;
- integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
- fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, può considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite descritto più sopra;
- prestazioni professionali, comprensive della redazione dell’APE, ove richiesto.
Documenti
E’ necessario inoltrare la scheda descrittiva attraverso il portale web ENEA, entro 90 giorni successivi alla fine dei lavori ed è necessario conservare per controlli la seguente documentazione:
- Scheda descrittiva inoltrata attraverso il portale web ENEA sottoscritta da un tecnico abilitato (solo per interventi su parti condominiali);
- Un documento con l’attestazione del valore di trasmittanza dei vecchi infissi (all’interno della certificazione del produttore o tramite asseverazione di un tecnico);
- Copia della ricevuta elettronica dell’invio della documentazione;
- Scheda tecnica/energetica dei materiali e dei componenti;
- Fatture delle spese sostenute
- Ricevuta del bonifico bancario
Schermature solari
E’ agevolabile l’installazione di schermature solari o schermature tecniche mobili oscuranti le vetrate, che siano di tipo fisso e non mobili. Devono perciò essere fissate all’involucro edilizio o ai suoi componenti oppure integrati alla superficie vetrata.
Sono escluse le schermature su vetrate a nord.
Spese ammissibili:
- fornitura e posa in opera di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti;
- eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
- opere provvisionali e accessorie;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.
Documentazione:
E’ necessario inoltrare la scheda descrittiva attraverso il portale web ENEA, entro 90 giorni successivi alla fine dei lavori ed è necessario conservare per controlli la seguente documentazione:
- Scheda descrittiva inoltrata attraverso il portale web ENEA;
- Certificazione del fornitore, produttore o assemblatore per il rispetto delle normative tecniche di prodotto o in alternativa il calcolo da parte del tecnico asseveratore che calcola i parametri di ombreggiamento secondo le normative tecniche vigenti;
- Copia della ricevuta elettronica dell’invio della documentazione;
- Fatture delle spese sostenute
- Ricevuta del bonifico bancario
Caldaie a biomassa
E’ agevolabile la sostituzione, anche parziale, di un impianto termico esistente con una caldaia a biomassa (legno, pellet, ecc..) oppure nuova installazione su edificio esistente. E’ importante che il generatore termico rispetti le norme di fabbricazione per la tipologia di generatore stesso come definito nella tabella seguente ed attestata dal certificato del produttore:
Tipologia | Norma tecnica di riferimento |
Caldaie a biomassa < 500kW | UNI EN 303-5 |
Caldaie a biomassa ≥ 500kW | UNI EN 303-5 |
Caldaie domestiche a biomassa, che riscaldano anche il locale di installazione < 50kW | UNI EN 12809 |
Stufe a combustibile solido | UNI EN 13240 |
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet < 50kW | UNI EN 14785 |
Termo cucine | UNI EN 12815 |
Inserti a combustibile solido | UNI EN 13229 |
Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi | UNI EN 15250 |
Bruciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento | UNI EN 15270 |
Inoltre devono avere i seguenti requisiti tecnici minimi:
- Efficienza di conversione o rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85%;
- Rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici secondo la certificazione ambientale di cui al DM 07/11/2017 n. 186 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18/12/2017 in attuazione dell’articolo 290, comma 4, del D.Lgs. n°152 del 2006;
- Il rispetto di normative regionali e locali per il generatore e per la biomassa in merito alle emissioni in ambiente ed al rendimento minimo;
- conformità alle norme UNI EN ISO 17225-2 per il pellet, UNI EN ISO 17225-4 per il cippato e UNI EN ISO 17225-5 per la legna.
Spese ammissibili:
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.
Documentazione:
E’ necessario inoltrare la scheda descrittiva attraverso il portale web ENEA, entro 90 giorni successivi alla fine dei lavori ed è necessario conservare per controlli la seguente documentazione:
- Asseverazione tecnica da parte di un ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto all’apposito albo professionale;
- Schede tecniche dei prodotti con i certificati dei produttori;
- Copia originale e firmata dei documenti inoltrati attraverso il portale e copia della ricevuta dell’invio della documentazione;
- Fatture delle spese sostenute
- Ricevuta del bonifico bancario
Caldaie a condensazione in classe A
E’ agevolabile la sostituzione, anche parziale, di un impianto termico esistente con una caldaia a condensazione con efficienza minima dichiarata dal produttore in classe A e la contestuale installazione di un sistema di termoregolazione su tutti i corpi scaldanti di tipo modulante.
Se sono installati radiatori, il sistema di termoregolazione, è costituito dalle testine termostatiche su ogni radiatore.
Se è installato un impianto radiante a pavimento, in cui la temperatura media dell’acqua di riscaldamento sono inferiori a 45°C, non è necessario l’installazione di ulteriori sistemi di regolazione ma deve essere specificato nella dichiarazione di asseverazione tecnica del professionista iscritto all’albo.
Per potenze al focolare maggiore di 100 kW inoltre si aggiungono le seguenti specifiche tecniche:
- Il bruciatore dev’essere modulante;
- La regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
- Dev’essere installata una pompa elettronica a giri variabili o sistemi assimilabili;
- Il sistema di distribuzione deve essere messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.
Spese ammissibili:
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con un generatore a condensazione;
- spese per l’adeguamento della rete di distribuzione (per es. nuovi circolatori), dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione (radiatori, pannelli radianti, ecc.);
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.
Documentazione:
E’ necessario inoltrare la scheda descrittiva attraverso il portale web ENEA, entro 90 giorni successivi alla fine dei lavori ed è necessario conservare, per controlli, la seguente documentazione:
Per impianti termici con potenza al focolare minore di 100 kW
- Schede tecniche della caldaia a condensazione con il certificato del produttore con le indicazioni dell’efficienza stagionale del riscaldamento d’ambiente che ne certifica la classe A di efficienza energetica;
- Certificazione del produttore delle valvole termostatiche o altro tipo di regolazione che specifichi il rispetto di quanto richiesto dal Decreto;
- Copia originale dei documenti inoltrati attraverso il portale e copia della ricevuta dell’invio della documentazione;
- Fatture delle spese sostenute;
- Ricevuta del bonifico bancario.
Per impianti termici con potenza al focolare maggiore o uguale a 100 kW
- Oltre ai documenti sopra si aggiunge l’asseverazione tecnica da parte di un ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto all’apposito albo professionale.
Caldaie a condensazione in classe A + Sistema termoregolazione evoluto
E’ agevolabile la sostituzione, anche parziale, di un impianto termico esistente con una caldaia a condensazione con efficienza minima dichiarata dal produttore in classe A e la contestuale installazione di un sistema di termoregolazione su tutti i corpi scaldanti di tipo modulante ed un sistema di tipo evoluto in classe V, VI o VIII secondo la comunicazione della Commissione 2014/C207/02.
Se sono installati radiatori, il sistema di termoregolazione, è costituito dalle testine termostatiche su ogni radiatore.
Se è installato un impianto radiante a pavimento, in cui la temperatura media dell’acqua di riscaldamento sono inferiori a 45°C, non è necessario l’installazione di ulteriori sistemi di regolazione ma deve essere specificato nella dichiarazione di asseverazione tecnica del professionista iscritto all’albo.
Secondo la comunicazione della Commissione 2014/C207/02 questi sono le definizioni delle classi di controllo (di tipo evoluto) della temperatura di nostro interesse:
- Classe V – Termostato d’ambiente modulante, destinato all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un termostato elettronico ambientale che varia la temperatura del flusso dell’acqua lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata e il punto d’analisi del termostato stesso. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento;
- Classe VI – Centralina di termoregolazione e sensore ambientale, destinati all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un controllo della temperatura del flusso in uscita dall’apparecchio di riscalda mento che varia la temperatura di tale flusso secondo la temperatura esterna e la curva di compensa zione atmosferica scelta. Un sensore della temperatura ambientale controlla la temperatura del locale e adegua la sfasatura parallela della curva di compensazione per migliorare l’abitabilità del vano. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento.
- Classe VII – Centralina di termoregolazione e sensore ambientale, destinati all’uso con apparecchi di riscaldamento a uscita ad accensione/spegnimento: un controllo della temperatura del flusso in uscita dall’apparecchio di riscaldamento che varia la temperatura di tale flusso secondo la temperatura esterna e la curva di compensazione atmosferica scelta. Un sensore della temperatura ambientale controlla la temperatura del locale e adegua la sfasatura parallela della curva di compensazione per migliorare l’abitabilità del vano. La temperatura di flusso dell’acqua è regolata controllando la commutazione dell’apparecchio di riscaldamento.
Per potenze al focolare maggiore di 100 kW inoltre si aggiungono le seguenti specifiche tecniche:
- Il bruciatore dev’essere modulante;
- La regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
- Dev’essere installata una pompa elettronica a giri variabili o sistemi assimilabili;
- Il sistema di distribuzione deve essere messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.
Spese ammissibili:
- Sono le stesse spese definite per la sostituzione del generatore termico con caldaia a condensazione in classe A.
Documentazione:
- E’ necessario inoltrare la scheda descrittiva attraverso il portale web ENEA, entro 90 giorni successivi alla fine dei lavori ed è necessario conservare, per controlli, la stessa documentazione necessaria per gli interventi di sostituzione del generatore termico con caldaia a condensazione in classe A.
Generatore di aria calda a condensazione in classe A
E’ agevolabile la sostituzione, anche parziale, di un impianto termico esistente con generatore di aria calda a condensazione con efficienza minima dichiarata dal produttore in classe A.
Il rendimento termico utile al 100% del carico deve essere maggiore o uguale a 93+2 log Pn.
E’ quindi necessario calcolare il logaritmo in base 10 della potenza nominale del generatore in kW; per valori superiori a 400 kW si applica il valore massimo ricavato per 400 kW.
Per potenze al focolare maggiore di 100 kW inoltre si aggiungono le seguenti specifiche tecniche:
- Il bruciatore dev’essere modulante;
- La regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore.
Spese ammissibili:
- Sono le stesse spese definite per la sostituzione del generatore termico con caldaia a condensazione in classe A.
Documentazione:
- E’ necessario inoltrare la scheda descrittiva attraverso il portale web ENEA, entro 90 giorni successivi alla fine dei lavori ed è necessario conservare, per controlli, la stessa documentazione necessaria per gli interventi di sostituzione del generatore termico con caldaia a condensazione in classe A.
Pompe di calore
E’ agevolabile la sostituzione, anche parziale, di un impianto termico esistente con una pompa di calore, elettriche e a gas metano, ad alta efficienza di qualsiasi tipologia: geotermica o aerotermica.
Le pompe di calore devono rispettare i valori minimi di efficienza energetica invernale (COP) ed estiva (EER), in funzione della tipologia di pompa di calore e se sono dotate o meno di inverter. I valori minimi sono definiti nell’allegato I del D.M. 06/08/2009 e vengono riportati nelle tabelle seguenti.
Spese ammissibili:
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con un generatore a condensazione;
- spese per l’adeguamento della rete di distribuzione (per es. nuovi circolatori), dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione (radiatori, pannelli radianti, ecc.);
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.
Documentazione:
E’ necessario inoltrare la scheda descrittiva attraverso il portale web ENEA, entro 90 giorni successivi alla fine dei lavori ed è necessario conservare, per controlli, la seguente documentazione:
Per impianti termici con potenza nominale minore di 100 kW
- Certificazione del produttore delle pompe di calore che specifichi il rispetto di quanto richiesto dal Decreto;
- Copia originale dei documenti inoltrati attraverso il portale e copia della ricevuta dell’invio della documentazione;
- Fatture delle spese sostenute;
- Ricevuta del bonifico bancario.
Per impianti termici con potenza nominale maggiore o uguale a 100 kW
- Oltre ai documenti sopra si aggiunge l’asseverazione tecnica da parte di un ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto all’apposito albo professionale.
Scaldacqua in pompa di calore
E’ agevolabile la sostituzione di uno scaldacqua tradizionale, elettrico o a gas, con uno scaldacqua in pompa di calore.
Le pompe di calore devono avere un valore di efficienza energetica invernale (COP) maggiore di 2,6 secondo la norma EN 16147 e s.m.i.
Spese ammissibili:
- smontaggio e dismissione dello scaldacqua esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, del nuovo scaldacqua in pompa di calore;
- spese per l’installazione/adeguamento dei sistemi di trattamento dell’acqua;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.
Documentazione:
E’ necessario inoltrare la scheda descrittiva attraverso il portale web ENEA, entro 90 giorni successivi alla fine dei lavori ed è necessario conservare, per controlli, la seguente documentazione:
- Certificazione del produttore delle pompe di calore che specifichi il rispetto di quanto richiesto dal Decreto;
- Copia originale dei documenti inoltrati attraverso il portale e copia della ricevuta dell’invio della documentazione;
- Fatture delle spese sostenute;
- Ricevuta del bonifico bancario.
Sistema ibrido (Caldaia a condensazione + pompa di calore)
E’ agevolabile la sostituzione, anche parziale, di un impianto termico esistente con generatore ibrido costituito da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione.
Il sistema dev’essere assemblato in fabbrica e concepito dal produttore per funzionare in abbinamento tra loro.
Inoltre devono essere rispettate le ulteriori specifiche tecniche:
- Il rapporto tra potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia deve essere ≤ 0,5
- Il COP della pompa di calore deve rispettare i valori seguenti:
- la caldaia deve essere del tipo a condensazione ed avere rendimento termico utile, a
carico pari al 100% della potenza termica utile nominale ≥ 93 + 2 log(Pn); - per valori di Pn > 400 kW, nel calcolo del logaritmo, si applica il limite massimo corrispondente
a 400 kW; - ove tecnicamente possibile, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero di altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente, con l’esclusione degli impianti di climatizzazione invernale, progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45 °C;
- per impianti di potenza utile della caldaia ≥ 100 kW il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.
Spese ammissibili:
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con un generatore a condensazione;
- spese per l’adeguamento della rete di distribuzione (per es. nuovi circolatori), dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione (radiatori, pannelli radianti, ecc.);
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.
Documentazione:
E’ necessario inoltrare la scheda descrittiva attraverso il portale web ENEA, entro 90 giorni successivi alla fine dei lavori ed è necessario conservare, per controlli, la seguente documentazione:
Per impianti termici con potenza nominale minore di 100 kW
- Certificazione del produttore dei sistemi ibridi che specifichi il rispetto di quanto richiesto dal Decreto;
- Copia originale dei documenti inoltrati attraverso il portale e copia della ricevuta dell’invio della documentazione;
- Fatture delle spese sostenute;
- Ricevuta del bonifico bancario.
Per impianti termici con potenza nominale maggiore o uguale a 100 kW
- Oltre ai documenti sopra si aggiunge l’asseverazione tecnica da parte di un ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto all’apposito albo professionale.
Micro-Cogeneratore
E’ agevolabile la sostituzione di un impianto termico esistente con un micro-cogeneratore che consente un risparmio di energia primaria (PES) maggiore o uguale al 20%.
Il calcolo dell’indice PES deve essere svolto in accordo all’allegato III del D.M. 4 Agosto 2011.
Inoltro devono essere rispettate le ulteriori specifiche tecniche:
- tutta l’energia termica prodotta deve essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria;
- per impianti di potenza termica utile complessiva> 100 kW il sistema di distribuzione, è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate;
- Per la realizzazione, la connessione alle rete elettrica e l’esercizio degli impianti di micro- cogenerazione si fa riferimento al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 marzo 2017
Spese ammissibili:
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con un generatore a condensazione;
- spese per l’adeguamento della rete di distribuzione (per es. nuovi circolatori), dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione (radiatori, pannelli radianti, ecc.);
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.
Documentazione:
E’ necessario inoltrare la scheda descrittiva attraverso il portale web ENEA, entro 90 giorni successivi alla fine dei lavori ed è necessario conservare, per controlli, la seguente documentazione:
- Asseverazione tecnica da parte di un ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto all’apposito albo professionale.
- Certificazione del produttore del micro-cogeneratore che specifichi il rispetto dei requisiti tecnici del Decreto (dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinano variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica);
- Copia originale dei documenti inoltrati attraverso il portale e copia della ricevuta dell’invio della documentazione;
- Fatture delle spese sostenute;
- Ricevuta del bonifico bancario.
Collettori solari termici
E’ agevolabile l’installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda (ACS e riscaldamento) per usi domestici, industriali, commerciali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall’Enea, sono assimilabili ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda. Pertanto, le spese sostenute per la loro installazione sono ammesse in detrazione.
Se, invece, si installa un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, possono essere oggetto di detrazione solo le spese sostenute per la parte riferibile alla produzione di energia termica.
In questi casi, la quota di spesa detraibile può essere determinata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.12/2011).
L’installazione dev’essere fatta su edifici esistenti.
Inoltro devono essere rispettate le ulteriori specifiche tecniche:
- i collettori solari e i bollitori i impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni;
- gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni;
- devono possedere anche la certificazione solar keymark;
- i pannelli solari devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio Sono equiparate alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione Europea o della Svizzera (vedasi a tal proposito la faq n°9);
- l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità con i manuali di installazione dei principali componenti; nel caso di pannelli solari autocostruiti, in alternativa a quanto disposto ai punti b) ed e), può essere prodotto l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
Spese ammissibili:
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per l’installazione, a regola d’arte, dell’impianto solare termico ed anche le opere di integrazione con l’impianto termico esistente;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.
Documentazione:
E’ necessario inoltrare la scheda descrittiva attraverso il portale web ENEA, entro 90 giorni successivi alla fine dei lavori ed è necessario conservare, per controlli, la seguente documentazione:
- Asseverazione tecnica da parte di un ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto all’apposito albo professionale.
- Certificazione del produttore dei componenti del sistema solare con le indicazioni richieste dal presente Decret;
- Copia originale dei documenti inoltrati attraverso il portale e copia della ricevuta dell’invio della documentazione;
- Fatture delle spese sostenute;
- Ricevuta del bonifico bancario.
Sistemi di Building Automation (Impianti Domotici)
E’ agevolabile l’installazione di sistemi definiti di “building automation” (per le abitazioni possiamo dire semplificando “domotica”).
Questi sistemi e dispositivi elettrici ed elettronici devono essere in grado di consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda
sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali.
Devono pertanto mostrare attraverso canali multimediali come accesso a pagine web o app dedicate per smartphone, tablet, PC, le seguenti informazioni:
- Consumi energetici, per es. in kWh, e la fornitura periodi ca di tali dati;
- Lo stato di funzionamento dell’impianto, per es. acceso/spento, e la temperatura ambiente con il relativo set-point impostato;
- La programmazione oraria di funzionamento dell’impianto e consentirle la sua variazione.
Spese ammissibili:
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche comprese le opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici, di sistemi di building automation. Sono escluse le spese per l’acquisto di telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati per l’interazione con i sistemi stessi;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.
Documentazione:
E’ necessario inoltrare la scheda descrittiva attraverso il portale web ENEA, entro 90 giorni successivi alla fine dei lavori ed è necessario conservare, per controlli, la seguente documentazione:
- Asseverazione tecnica da parte di un ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto all’apposito albo professionale.
- Copia originale dei documenti inoltrati attraverso il portale e copia della ricevuta dell’invio della documentazione;
- Fatture delle spese sostenute;
- Ricevuta del bonifico bancario.
Riqualificazione globale degli edifici
Sono agevolabili tutte quegli interventi sull’involucro edilizio (es. isolamento pareti, sottotetti, coperture, finestre, ecc.) e/o sugli impianti termici (generatori a gas, biomassa, elettrici, fotovoltaico, ecc.) che insieme consentono all’edificio nel suo complesso, di raggiungere un livello di prestazione energetica molto elevato.
Una delle condizioni necessarie per accedere a questa agevolazione è che sia realizzato sull’intero edificio e pertanto risultano esclusi i singoli appartamenti facenti parte di un edificio condominiale.
Inoltre, devono essere rispettate tutte le Leggi Nazionali, Regionali e Comunali in merito all’efficienza dei nuovi impianti termici e i valori minimi richiesti per gli isolamenti.
Il livello minimo di prestazione energetica, per la climatizzazione invernale, non dev’essere superiore ai valori limite delle seguenti tabelle, suddivise per zona climatica, ai gradi giorno “GG” e fattore di forma S/V dell’edificio.
La zona climatica è stata già descritta per le opere di sostituzione di serramenti ed infissi (clicca qui per approfondimenti).
Il fattore di forma mette in relazione la superficie disperdente dell’edificio con il suo volume lordo e scaturisce dal calcolo del tecnico che redigerà la pratica di detrazione fiscale.
Spese ammissibili:
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche comprese le opere elettriche, impiantistiche di isolamento e quanto contribuisce a raggiungere il livello di prestazione energetico richiesto;
- tutte le spese accessorie funzionali all’intervento come ponteggi, soglie, davanzali, rifacimento intonaci, ecc.;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.
Documentazione:
E’ necessario inoltrare la scheda descrittiva attraverso il portale web ENEA, entro 90 giorni successivi alla fine dei lavori ed è necessario conservare, per controlli, la seguente documentazione:
- Asseverazione tecnica da parte di un ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto all’apposito albo professionale.
- Copia originale dei documenti inoltrati attraverso il portale firmati dal tecnico e copia della ricevuta dell’invio della documentazione;
- Attestato di Prestazione energetica (APE)
- Pratica sul contenimento energetico ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
- Schede tecniche di tutti i componenti installati e posati;
- Fatture delle spese sostenute;
- Ricevuta del bonifico bancario.
Isolamento delle strutture dell’involucro edilizio
Sono agevolabili tutte quegli interventi di isolamento dell’involucro edilizio (es. pareti, sottotetti, coperture, ecc.) che confinano verso l’esterno o verso zone e locali non riscaldati o contro-terra.
Le caratteristiche tecniche degli isolamenti, devono consentire di rispettate tutte le Leggi Nazionali, Regionali e Comunali vigenti in tema di efficienza energetica, con i valori minimi riportati nella tabella seguente.
Le caratteristiche dell’isolamento sono espresse dal valore di trasmittanza ed il valore minimo
È diverso in funzione della tipologia di struttura isolata e dalla zona climatica in cui avviene l’intervento.
La zona climatica è stata già descritta per le opere di sostituzione di serramenti ed infissi (clicca qui per approfondimenti).
Spese ammissibile:
- fornitura e posa in opera di gli isolamenti compreso i materiali per rendere finito il lavoro;
- le demolizioni e costruzioni eventuali dell’elemento costruttivo oltre a tutte le opere accessorie (es. ponteggi, ecc.)
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.
Documentazione:
E’ necessario inoltrare la scheda descrittiva attraverso il portale web ENEA, entro 90 giorni successivi alla fine dei lavori ed è necessario conservare, per controlli, la seguente documentazione:
- Asseverazione tecnica da parte di un ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto all’apposito albo professionale.
- Copia originale dei documenti inoltrati attraverso il portale firmati dal tecnico e copia della ricevuta dell’invio della documentazione;
- Attestato di Prestazione energetica (APE)
- Pratica sul contenimento energetico ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
- Schede tecniche di tutti i componenti installati e posati;
- Fatture delle spese sostenute;
- Ricevuta del bonifico bancario.
Interventi su parti comuni dei condomini
(coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente)
Sono agevolabili tutte quegli interventi di riqualificazione energetica dell’involucro delle parti comuni degli edifici condominiale che coinvolgono una superficie disperdente (involucro) superiore al 25%.
Con involucro si intendono tutti quelle componenti dell’edificio che separano i locali riscaldati verso l’esterno, verso altri locali non riscaldati o verso il terreno.
Sono interventi agevolabili l’isolamento dell’involucro edilizio (es. pareti, sottotetti, coperture, ecc.) e se vengono fatti nello stesso momento, anche la sostituzione delle finestre e l’installazione delle schermature solari.
Le schermature solari devono rispettare quanto definito per gli interventi “Installazione schermature solari”.
Le caratteristiche tecniche degli isolamenti e delle finestre devono consentire di rispettate tutte le Leggi Nazionali, Regionali e Comunali vigenti in tema di efficienza energetica, con i valori minimi riportati nella tabella seguente.
Le caratteristiche dell’isolamento e delle finestre sono espresse dal valore di trasmittanza ed il valore minimo è diverso in funzione della tipologia di struttura isolata e dalla zona climatica in cui avviene l’intervento.
La zona climatica è stata già descritta per le opere di sostituzione di serramenti ed infissi (clicca qui per approfondimenti).
(**) Conformemente a quanto previsto all’articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, che fissa il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi.
Spese ammissibili:
- fornitura e posa in opera di gli isolamenti, finestre e schermature solari compreso i materiali per rendere finito il lavoro;
- le spese per le opere provvisionali e le opere accessorie (es. ponteggi, ecc.)
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.
Documentazione:
E’ necessario inoltrare la scheda descrittiva attraverso il portale web ENEA, entro 90 giorni successivi alla fine dei lavori ed è necessario conservare, per controlli, la seguente documentazione:
- Asseverazione tecnica da parte di un ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto all’apposito albo professionale.
- Copia originale dei documenti inoltrati attraverso il portale firmati dal tecnico e copia della ricevuta dell’invio della documentazione;
- Attestato di Prestazione energetica (APE)
- Pratica sul contenimento energetico ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
- Schede tecniche di tutti i componenti installati e posati;
- Fatture delle spese sostenute;
- Ricevuta del bonifico bancario;
- Delibera assembleare di approvazione dei lavori e tabella millesimale della ripartizione delle spese.
Interventi su parti comuni dei condomini
(coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro)
Sono agevolabili tutte quegli interventi di riqualificazione energetica dell’involucro delle parti comuni degli edifici condominiale descritti precedentemente INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI.
Per poter elevare la detrazione al 75% le opere di efficientamento energetico devono migliorare la prestazione energetica dell’edificio, partendo da valori ben precisi (bassa qualità energetica) a valori ben precisi (media qualità energetica).
Questi valori vanno calcolati ed i valori di riferimento sono quelli delle tabelle 3 (prestazioni invernale dell’involucro) e 4 (prestazione estiva dell’involucro) del D.M. 26/06/2015 “Linee Guida”.
Quindi per poter accedere all’incentivo è necessario che, l’involucro edilizio dell’intero edificio, deve avere, prima dell’intervento, qualità bassa e, dopo l’intervento, almeno la qualità media, in entrambi i casi sia per la prestazione energetica invernale sia per la prestazione energetica estiva.
Le spese ammissibili e la documentazione sono le medesime per gli INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI.
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro riduzione di 1 o 2 o più classi RISCHIO SISMICO)
Sono agevolabili tutte quegli interventi di riqualificazione energetica dell’involucro delle parti comuni degli edifici condominiale descritti precedentemente INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro)
Le spese ammissibili e la documentazione sono le medesime per gli INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro) e si aggiungono:
SPESE AMMISSIBILE:
Tutte le spese necessarie per ridurre la classe di rischio sismico – Per maggiori dettagli leggi anche il Sismabonus.
DOCUMENTAZIONE
- l’asseverazione di cui all’Allegato B al il D.M. 58 del 28/02/2017 (come modificato dal D.M. 65 del 07/03/2017 e dal D.M. 24 del 09/01/2020), che attesti la classe di rischio di appartenenza prima dell’intervento e che la classe di rischio, conseguente alla realizzazione dell’intervento, risulti inferiore di 1 o 2 o più classi rispetto alla precedente situazione.
Come effettuare i pagamenti per l’ecobonus
Secondo l’art. 4 del D.M. 19/02/07 e s.m.i., per ottenere la detrazione occorre anche:
- effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti:
- la causale del versamento con il riferimento di Legge;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- il numero e la data della fattura.
N.B. Tale condizione è richiesta solo per persone fisiche, enti e soggetti non titolari di reddito d’impresa (vd. D.M. 19/02/07, art. 2, comma 1, lett. “a)”).
- conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari:
- tutta la documentazione relativa all’intervento (in particolare, il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato, quando necessario, nonché la ricevuta di invio tramite internet);
- le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
- la ricevuta del bonifico, bancario o postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento (da parte dei contribuenti non titolari di reddito d’impresa).
La cessione del credito per l’ecobonus
Tutti i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) e riduzione del rischio sismico (sisma bonus), effettuati sulle singole unità immobiliari, possono scegliere di cedere il corrispondente credito (importo da detrarre dalle proprie tasse) ai soggetti terzi/fornitori (per es. impresa di costruzione, idraulico, ecc.).
Il credito ceduto viene riconosciuto come sconto direttamente in fattura da parte del fornitore delle opere realizzate.
E’ importante comunicare questa opzione all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.
La comunicazione dev’essere effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e deve contenere, a pena d’inammissibilità:
- la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
- la tipologia di intervento effettuato;
- l’importo complessivo della spesa sostenuta;
- l’anno di sostenimento della spesa;
- l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante);
- i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
- la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;
- la data in cui è stata esercitata l’opzione;
- l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato
In alternativa alle modalità precedenti, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell’Agenzia delle entrate, utilizzando un apposito modulo, contenente le informazioni di cui al punto precedente.
Il modulo può essere inviato ai predetti uffici anche tramite posta elettronica certificata, debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l’opzione, unitamente al relativo documento d’identità. Eventuali ulteriori modalità di invio della comunicazione saranno rese note nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione, in cinque quote annuali di pari importo.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta di cui al punto 3 ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E’ in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche.
Collegamenti esterni
Per maggiori informazioni visita i seguenti siti:
Detrazioni fiscali – Efficienza energetica (Ecobonus) – MISE Ministero Sviliuppo Economico
Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico – Agenzia delle entrate